Agevolazioni della prima casa se porti la residenza entro 18 mesi

Si tratta di una serie di agevolazioni fiscali finalizzate a favorire l’acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale.

Per esempio, con i benefici “prima casa” sono ridotte sia l’imposta di registro, se si acquista da un privato, sia l’Iva, se si acquista da un’impresa.

Inoltre non sono dovuti imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie sugli atti assoggettati all’imposta di registro e quelli necessari per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari.

Per poter beneficiare dell’ agevolazione prima casa è necessario spostare la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione acquistata entro 18 mesi.

A comunicarlo è la Cassazione.

Agevolazioni prima casa, i requisiti:

Quando si decade dalle agevolazioni prima casa?

Con la sentenza n. 26599, la Cassazione è tornata sul tema delle agevolazioni prima casa, in particolare affrontando la questione relativa alla necessità di spostare la residenza entro 18 mesi dall’acquisto.

Secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, “il contribuente che acquista, con le agevolazioni prima casa, un’abitazione situata in un Comune diverso da quello nel quale è residente, è tenuto a spostare la propria residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione entro 18 mesi dall’acquisto. Si tratta di un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina la decadenza dall’agevolazione prima casa”.

Nell’esprimere il suo parare, la Cassazione ha sottolineato che “la dichiarazione con la quale un contribuente, nell’atto di acquisto della prima casa, si obbliga a trasferire la propria residenza entro diciotto mesi dall’acquisto, rappresenta solo una delle condizioni imposte per la residenza.

L’altra condizione è quella di procedere, effettivamente, al cambio di residenza entro diciotto mesi dall’acquisto”.

E’ stato poi precisato che i diciotto mesi entro i quali spostare la residenza trascorrono dalla data di stipula dell’atto, non dalla data di registrazione.

Agevolazioni prima casa, i requisiti: Si ricorda che, per poter beneficiare delle agevolazioni prima casa è necessario possedere determinati requisiti.

L’abitazione che si acquista deve appartenere a una delle seguenti categorie catastali:

A/2 (abitazioni di tipo civile)

A/3 (abitazioni di tipo economico)

A/4 (abitazioni di tipo popolare)

A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare)

A/6 (abitazioni di tipo rurale)

A/7 (abitazioni in villini)

A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

L’abitazione deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza; se residente in altro Comune, entro 18 mesi dall’acquisto l’acquirente deve trasferire la residenza in quello dove è situato l’immobile e la dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza deve essere contenuta, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto. Qualora il contribuente sia già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, la casa già posseduta deve essere venduta entro un anno dal nuovo acquisto.

Quando si decade dalle agevolazioni prima casa?

In base a quanto chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate, l’acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto dell’immobile: in caso di mendacità delle dichiarazioni previste dalla legge, rese in sede di registrazione dell’atto; in caso di mancato trasferimento della residenza nel comune dove è ubicato l’immobile entro 18 mesi dell’acquisto.

Cosa succede se perdo le agevolazioni prima casa?

In caso di decadenza delle agevolazioni prima casa è dovuta la differenza tra l’imposta di registro in misura ordinaria e le imposte corrisposte per l’atto di trasferimento, una sanzione pari al 30% delle stesse imposte e il pagamento degli interessi di mora; se la cessione è soggetta a Iva, è dovuta la differenza d’imposta non versata (ossia la differenza tra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata), una sanzione pari al 30% della differenza medesima e il pagamento degli interessi di mora.

Quali sono i Vantaggi ?

Se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva, le imposte da versare con i benefici “prima casa” sono: imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (invece che 9%);

imposta ipotecaria fissa di 50 euro; imposta catastale fissa di 50 euro. Se, invece, si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva, le imposte da versare con i benefici “prima casa” sono: Iva ridotta al 4% (invece che 10%), imposta di registro fissa di 200 euro; imposta ipotecaria fissa di 200 euro; imposta catastale fissa di 200 euro.

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